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Vincolo di permanenza sulla stessa scuola: ecco i blocchi che rimangono da sbloccare

1. Blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall’a.s. 2019/20):
Quando nella domanda di trasferimento/passaggio ottengo una scuola indicata puntualmente nella domanda (es. IC Manzoni), a meno che non sto utilizzando una precedenza e non ottengo il comune in cui la esercito o sono un perdente posto. Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento;
2. Blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631: 1. Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o
mesi successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25
2.settembre 2018 . Per loro il blocco è partito il 1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 5 anni.
3. Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG
85/2018) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola
in cui hanno svolto il percorso, non rientrano nel blocco
4.Blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione inserito nel decreto scuola:
Riguarderà tutti i prossimi neo assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020. Il blocco riguarderà tutti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016,
concorsi 2018 e successivi compresa la “call veloce” o la possibilità di inserirsi in coda al
concorso 2018 in altra regione) e dal grado o ordine di scuola di assunzione. Il blocco, si
ricorda, non riguarda solo i trasferimenti o i passaggi ma anche le assegnazioni o
utilizzazioni.